Avviso di trattazione dell’udienza

La data di trattazione dell'udienza è comunicata dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima.  Uguale comunicazione deve aver luogo in caso di rinvio da parte del presidente per giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze di servizio (art. 31, D. Lgs. n° 546/1992).

Le comunicazioni alle parti sono eseguite:

  1. con posta elettronica certificata (articolo 16-bis del D. Lgs. n° 546/1992 e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/04/2012);
  2. con avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, consegnato a mano o mediante spedizione postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 16, D. Lgs. n° 546/1992). Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, le comunicazioni alle parti sono eseguite mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n° 220/2023).

Le  modalità di comunicazione  di cui al punto 2 si applicano esclusivamente per le comunicazioni nell’ambito dei processi tributari per i quali non vige l’obbligo della modalità telematica (controversie inferiori ai 3.000,00 euro). Tuttavia, se nel ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo PEC.   
Nell’ambito del processo tributario telematico, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (art. 16-bis, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992).