Avvertenze
- Avviso di trattazione della controversia
- Comunicazione del dispositivo delle sentenze
- Restituzione dei fascicoli processuali alle parti
- Comunicazione dei decreti presidenziali
Avviso di trattazione della controversia
Richiesta di discussione in pubblica udienza
La controversia è trattata, di norma, in camera di consiglio. Può essere richiesta la discussione in pubblica udienza nel ricorso introduttivo, nel ricorso in appello o negli altri atti processuali ed a condizione, in questo ultimo caso, che tali atti siano notificati alle parti costituite e depositati presso la segreteria della commissione tributaria adita. La discussione in pubblica udienza può essere inoltre richiesta - ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992 - con istanza da depositare nella segreteria della commissione tributaria adita e da notificare alle altre parti costituite fino a dieci giorni liberi, cioè senza computare né il giorno iniziale né il giorno finale, prima della data di trattazione. Le controversie pendenti al 1° Aprile 1996 e di valore inferiore a 2.582,28 Euro sono trattate - ai sensi dell'art. 72, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 - sempre da un giudice singolo in pubblica udienza.
Deposito di documenti e memorie
Le parti processuali - ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 - possono depositare documenti fino a venti giorni liberi, cioè senza computare né il giorno iniziale né il giorno finale, prima della data fissata per la trattazione della controversia; possono, inoltre, depositare memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima della data predetta, accludendo tante copie quante sono le parti. In caso di trattazione della controversia in Camera di Consiglio sono consentite brevi repliche scritte, fino a cinque giorni liberi dalla data della stessa.
Comunicazione del dispositivo delle sentenze
Sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali
Le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali possono essere impugnate - ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992 - innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali competenti per territorio. L'appello è proposto mediante notifica alle altre parti e depositato presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie Regionali. Quando l'appello non sia stato notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'appellante deve depositare - a pena d'inammissibilità - una copia dello stesso presso la Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.
Sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali
Le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali possono essere impugnate - ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992 - innanzi alla Corte di Cassazione, secondo le regole dettate dal Codice di Procedura Civile.
Termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione
Gli appelli ed i ricorsi per Cassazione possono essere proposti - ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992 - entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza nel testo integrale, ovvero, entro un anno e quarantasei giorni dalla data del deposito della sentenza in mancanza di notificazione. Per i giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, in mancanza di notificazioni della sentenza, i termini sono ridotti a sei mesi (L. n.69/2009; art. 327 del Codice di Procedura Civile) dalla data del suo deposito.
Restituzione dei fascicoli processuali alle parti
I fascicoli processuali sono restituiti alle parti – ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992 – al termine del processo. Gli interessati sono pertanto invitati a ritirare - al passaggio in giudicato della sentenza - gli atti di pertinenza. Qualora ciò non accadesse verrà attivata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2961 del Codice Civile, la procedura per lo scarto degli atti conservati in archivio.
Comunicazione dei decreti presidenziali
Reclamo avverso i decreti presidenziali
Contro i decreti dei presidenti delle commissioni adite è ammesso - ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992 – reclamo. Esso deve essere proposto mediante notifica alle altre parti costituite, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte delle segreterie delle commissioni tributarie e deve essere depositato, presso le medesime segreterie, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione.