Avvertenze

Richiesta di discussione in pubblica udienza

Secondo quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs n. 546/1992 la controversia è trattata in camera di consiglio. Può essere richiesta la discussione in pubblica udienza con apposita istanza da depositare nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, e notificare alle altre parti costituite fino al termine, di cui all’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, di dieci giorni liberi (non devono essere computati né il giorno iniziale né il giorno finale) prima della data di trattazione. La medesima istanza può essere contenuta nel ricorso introduttivo, nel ricorso in appello, o in altri atti processuali notificati alle parti costituite e depositati presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita nel termine previsto dal citato art. 32. 

Deposito di documenti e memorie

Le parti processuali - ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 - possono depositare documenti fino a venti giorni liberi, cioè senza computare né il giorno iniziale né il giorno finale, prima della data fissata per la trattazione della controversia; secondo quanto previsto nel comma 2, possono, inoltre, depositare memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima della data predetta, accludendo tante copie quante sono le parti. In caso di trattazione della controversia in Camera di Consiglio sono consentite, al comma 3, brevi repliche scritte, fino a cinque giorni liberi dalla data della stessa.

Comunicazione del dispositivo delle sentenze

L’art. 37 del D. Lgs. n. 546/1992 stabilisce che la sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito, con le modalità di cui agli artt. 16 e 16 bis del D. Lgs. n. 546/1992.

Termini e modalità di proposizione dell'appello e del ricorso per Cassazione

Termini d'impugnazione

Gli appelli ed i ricorsi per Cassazione possono essere proposti - ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992 - entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza nel testo integrale, ovvero, in mancanza di notificazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 327 del Codice di procedura civile.

Sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e di secondo grado

Le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado possono essere impugnate - ai sensi degli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 546/1992 - innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado competenti per territorio. L'appello è proposto mediante notifica alle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deposito presso le Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado. Le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado possono essere impugnate - ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 546/1992 - innanzi alla Corte di Cassazione, secondo le regole dettate dal Codice di Procedura Civile.

Restituzione dei fascicoli processuali alle parti

I fascicoli processuali acquisiti al fascicolo d'ufficio sono restituiti alle parti – ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 546/1992 – al termine del processo. Gli interessati, pertanto, sono invitati a ritirare - al passaggio in giudicato della sentenza - gli atti di pertinenza. Qualora ciò non accadesse verrà attivata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2961 del Codice Civile, la procedura per lo scarto degli atti conservati in archivio.

Reclamo avverso i decreti presidenziali

Contro i decreti dei presidenti delle Corti adite è ammesso - ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 546/1992 – reclamo. Esso deve essere proposto mediante notifica alle altre parti costituite, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte delle segreterie delle Corti Tributarie e deve essere depositato, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio, presso le medesime segreterie, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione.