Tutela cautelare

La tutela cautelare salvaguarda il ricorrente, nelle more del giudizio, dagli effetti pregiudizievoli degli atti tributari (provvedimento impositivo o sentenza) che, in quanto atti immediatamente esecutivi, legittimano comunque l’ente creditore alla riscossione delle somme pretese, in mancanza di apposita sospensiva. La tutela cautelare, tuttavia, può essere richiesta a fronte di una potenziale fondatezza del ricorso e di un verosimile danno, grave e irreparabile, sulla base di una valutazione di carattere sommario. Da quanto sopra, si evidenzia, dunque, come il contribuente non deve limitarsi a chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, ma deve anche chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto originario, per evitare che l’Ufficio iscriva a ruolo o continui a richiedere il pagamento dell’originaria iscrizione a ruolo del terzo, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. n° 602/1973. La proposizione della domanda cautelare dà luogo ad una sorta di procedimento incidentale che si innesta nell’ambito del processo relativo all’atto che è oggetto di sospensiva.

Sospensione dell'atto impugnato

L’art. 47 del D. Lgs. n° 546/1992 riconosce al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria.  La motivazione deve esplicitare le ragioni di fatto e gli elementi di diritto a sostegno della necessità di scongiurare il grave e irreparabile danno che potrebbe derivare dall’immediata esecuzione dell’atto impugnato (periculum in mora), ed una prognosi favorevole dell’esito dell’impugnativa (fumus boni iuris), legittimando dunque il giudice ad accordare la richiesta tutela cautelare.

Dopo la presentazione dell'istanza di sospensione, il presidente della sezione provvederà con decreto alla fissazione dell'udienza per la trattazione nella prima camera di consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno cinque giorni prima. La Corte, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, si pronuncia nella stessa udienza di trattazione dell'istanza, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente della sezione, delibato il merito, dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione fino alla pronuncia del Collegio o del giudice monocratico (art. 1 comma 1, lett. s. punto 3 del D. Lgs. 220/2023).

La sospensione, ove concessa, può essere totale o parziale e in alcuni casi subordinata alla  prestazione di idonea garanzia (cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa).

Si precisa ulteriormente che l’art. 47 del D. Lgs. 546/1992 prevede che:

  • la data dell’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può essere fissata oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza;
  • l'udienza   di   trattazione dell'istanza di sospensione non può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia;
  • la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale", ovvero per i contribuenti soggetti alla disciplina di   cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n°   50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n° 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti  a  quello  di proposizione  del  ricorso per i quali   tali   punteggi   siano disponibili;
  • la sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602 è concessa anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 47 del D. Lgs. n° 546/1992.

Dall’emanazione del provvedimento cautelare, la trattazione della controversia deve avvenire non oltre novanta giorni, e i suoi effetti cessano dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado. Previa istanza motivata di parte, è altresì ammessa la revoca o la modifica del provvedimento cautelare. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, l’art. 47 del D. Lgs. 546/1992, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s del D. Lgs. n° 220/2023, dispone che:

  • anche il giudice monocratico può pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato disposta dal Presidente nei casi di eccezionale urgenza, che al pari del collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. Tale ordinanza è immediatamente comunicata alle parti; 
  • l'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria;
  • l'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria;
  • l'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.

Il nuovo art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 220/2023 consente invece al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa nel merito in sede di decisione della domanda cautelare. 

La decisione nel merito non può tuttavia avvenire in caso di pronuncia sul reclamo.

La Corte, quindi trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, una volta verificata il puntuale compimento del contraddittorio e della fase istruttoria, sentite le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con una sentenza in forma semplificata, riconoscendo il diritto ad entrambe le parti di chiedere termini per presentare eventuali motivi aggiunti e regolamento di giurisdizione.

In tale ipotesi, se necessario, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data per il proseguimento della trattazione. 

La decisione con sentenza in forma semplificata è consentita esclusivamente nei casi di manifesta fondatezza, ovvero di inammissibilità, di improcedibilità o di infondatezza del ricorso. La motivazione contenuta nella sentenza in forma semplificata può risolversi in una sintetica esposizione dei punti di fatto o di diritto ritenuti decisivi, ovvero, facendo riferimento a un precedente giurisprudenziale.
 

Sospensione della sentenza impugnata in appello

L’ art. 52 del D. Lgs. n° 546/1992 riconosce all’appellante la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile. A seguito della presentazione di apposita istanza, il presidente fissa, con decreto, la relativa trattazione nella prima camera di consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente, delibato il merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del Collegio. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69 del D. Lgs. n° 546/1992, e, nelle more, si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, l’art. 1, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. n° 220/2023, modificando l’art. 52 del D. Lgs n° 546/92, stabilisce che il Presidente fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile non oltre i 30 giorni dall’istanza di sospensione e la segreteria della Corte di Giustizia comunica la data dell’udienza almeno 5 giorni prima. 

La novella legislativa dispone anche con l’introduzione del comma 6 bis nell’art. 52 che in ogni caso, l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può coincidere con quella di merito della controversia. 
 

Sospensione della sentenza impugnata per Cassazione

L’art. 62-bis del D. Lgs. n° 546/1992 riconosce alla parte che ha proposto ricorso per Cassazione la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della stessa, allo scopo di evitare un grave ed irreparabile danno. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile. A seguito della presentazione di apposita istanza, il presidente fissa, con decreto, la relativa trattazione nella prima camera di consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del Collegio. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 62-bis del D. Lgs. n° 546/1992, e, nelle more, si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. La decisione della Corte sull’istanza di sospensione è preclusa, se la parte istante non dimostra di aver depositato il ricorso per Cassazione contro la sentenza.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, l’art. 1, comma 1, lett. cc) del D. Lgs. n° 220/2023 interviene anche sull’art. 62 bis del D. Lgs. n° 546/1992 che dispone che il Presidente fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile non oltre i 30 giorni dall’istanza di sospensione. 
 

Sospensione della sentenza impugnata nel giudizio di revocazione

L’ art. 65 del D. Lgs. n° 546/1992 dispone l’applicabilità dell’istituto della sospensione anche al giudizio di revocazione, per espresso rinvio all’art. 52 del D. Lgs. n° 546/1992, in quanto compatibile. Si riconosce, pertanto, alla parte che agisce in revocazione, la possibilità di chiedere alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della stessa, se sussistono gravi e fondati motivi.