Impugnazioni

I mezzi di impugnazione delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art. 50, D. Lgs. n° 546/1992).  Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n° 546/1992, per espresso rinvio dell’art. 49, in materia si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile.

APPELLO:

Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado sono competenti per l’impugnazione avverso le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione (art. 4, comma 2, D. Lgs. n° 546/1992).

Il ricorso introduttivo del giudizio di appello deve contenere (art. 53, D. Lgs. n° 546/1992):

  1. l'indicazione della Corte di Giustizia Tributaria a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto;
  2. gli estremi della sentenza impugnata:
  3. l'esposizione sommaria dei fatti;
  4. l'oggetto della domanda;
  5. i motivi specifici dell'impugnazione;
  6. la sottoscrizione del difensore;
  7. l’indicazione dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
  8. l’indirizzo PEC e codice fiscale del difensore;
  9. l’indirizzo PEC e codice fiscale del ricorrente;
  10. la dichiarazione del valore della causa (art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n° 115/2002).

Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni contenute dai numeri 1) a 6) il ricorso è inammissibile.

L’appellante può chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado competente la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Può, comunque, chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile (art. 52, comma 2, D. Lgs. n° 546/1992). La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992 e, nel silenzio della norma, si propende per ritenere applicabile tale istituto ad entrambi i provvedimenti inibitori dell’esecutività, sia della sentenza che dell’atto impositivo impugnati.

Nel giudizio di appello non si possono proporre nuove domande e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio e non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio (art. 57, D. Lgs. n° 546/1992). Il giudice, inoltre, non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile (art. 58, D. Lgs. n° 546/1992). E’ fatta salva la facoltà di produrre nuovi documenti.

Tuttavia, per i giudizi instaurati con appello notificato dal 5 gennaio 2024, l’art. 58 del D.Lgs. n° 546/1992 (novello dall’art. 1, comma 1, lett. bb) del D. Lgs n° 30 dicembre 2023, n° 220) dispone che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il giudice li ritenga fondamentali ai fini della decisione o nell’ipotesi che la parte dimostri l’impossibilità di averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile (comma 1).

 Alla parte è anche consentito proporre motivi aggiunti se viene a conoscenza di documenti non prodotti in primo grado da cui emergano vizi degli atti impugnati (comma 2). 

Mentre il comma 3 prevede che la parte pubblica, in appello non possa depositare documenti che provano la legittimità della sottoscrizione dei propri atti, ovvero documentazione comprovante l’avvenuta notifica degli atti anche ai sensi dell’art. 14, comma 6 bis del D. Lgs. n° 546/92.

Inoltre per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il nuovo comma 5 bis dell’art. 25 del D. Lgs. n° 546/92 prevede che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi e il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei dei quali non siano depositati nel fascicolo telematico la  copia informatica, anche per immagine  munita di attestazione di conformità all’originale (art. 1, comma 1 lett. m) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220).  
 

APPELLO INCIDENTALE:

E’ un istituto giuridico che risponde all'esigenza di rendere unitario il processo di appello e di evitare il rischio di giudicati contrastanti (art. 54 D. Lgs. n° 546/1992). Permette all'appellato, in caso di soccombenza ripartita o reciproca, di impugnare le disposizioni della sentenza a sé sfavorevoli. Deve essere proposto nell’atto delle controdeduzioni, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dall’avvenuta notificazione dell'appello principale, deve contenere i motivi specifici su cui si fonda l'impugnazione e si osservano, per quanto non espressamente previsto, le norme in tema di costituzione del convenuto in primo grado (art. 23 D. Lgs. n° 546/1992).

RICORSO PER CASSAZIONE:

In ambito tributario, al ricorso per Cassazione e al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili con il D. Lgs. n° 546/1992, le norme dettate dal codice di procedura civile.

Le sentenze pronunciate dalle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado possono
essere impugnate con ricorso per Cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, comma 1, del c.p.c. (art. 62, D. Lgs. n° 546/1992), di seguito elencati:

  1. motivi attinenti alla giurisdizione;
  2. violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  3. violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  4. nullità della sentenza o del procedimento;
  5. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

  1. l’indicazione delle parti;
  2. l’indicazione della sentenza o della decisione impugnata;
  3. la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;
  4. la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;
  5. l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
  6. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda.

La Corte di Cassazione può:

  1. rigettare il ricorso con ordinanza;
  2. dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile con ordinanza;
  3. dichiarare l'estinzione del giudizio con sentenza;
  4. accogliere il ricorso con sentenza (con o senza rinvio alla Corte che ha emesso il provvedimento).

In merito si segnala ancora che, con l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 62 del D. Lgs. n° 546/1992, è stato esteso anche al processo tributario il ricorso per saltum di cui all’art. 360, comma 2, del c.p.c. che consente, previo accordo tra le parti, la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze pronunciate dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado omettendo l’appello. In tal caso, la sentenza può essere impugnata unicamente a norma dell'articolo 360, comma 1, n° 3, c.p.c., ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

La parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività, allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Può, comunque, chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile (art. 62-bis, D. Lgs. n° 546/1992). La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992 e, nel silenzio della norma, si propende per ritenere applicabile tale istituto ad entrambi i provvedimenti inibitori dell’esecutività, sia della sentenza che dell’atto impositivo impugnati.

Si rappresenta che il D. Lgs. n° 149/2022 (Riforma Cartabia) ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 369 c.p.c.: pertanto, non è più previsto che il ricorrente chieda, all’ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione.

REVOCAZIONE:

L'impugnazione per revocazione può essere ordinaria o straordinaria.

  1. La revocazione ordinaria si fonda su vizi emergenti dalla sentenza stessa o riguardanti elementi conosciuti o conoscibili dalla parte, e va proposta entro i termini di impugnazione ordinari. I motivi di revocazione ordinaria sono: l'errore revocatorio (art. 395, comma 1, n° 4, c.p.c.) e il conflitto teorico tra giudicati (art. 395, comma 1, n° 5 c.p.c.)
  2. La revocazione straordinaria può, invece, avere luogo per i seguenti motivi: dolo della parte (art. 395, comma 1, n° 1 c.p.c.), prove false (art. 395, comma 1, n° 2 c.p.c.), rinvenimento di documenti (art. 395, comma 1, n° 3 c.p.c.), dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato (art. 395, comma 1, n° 6 c.p.c.). Può essere proposta entro sessanta giorni dalla scoperta del vizio revocatorio, purché successiva alla scadenza dei termini per l’appello. Qualora antecedente, il mezzo di impugnazione esperibile è l’appello, la cui scadenza di sessanta giorni decorre dal momento della scoperta del vizio.
  3. In forza della citata modifica dell'art. 62 del D. Lgs. n° 546/1992, anche le sentenze emesse in un unico grado (in esito al cd ricorso per saltum) possono essere oggetto di ricorso per revocazione straordinaria, in quanto i motivi di revocazione ordinaria possono essere fatti valere con l'appello.
  4. Per espressa previsione dell’art. 65, comma 3-bis, del D. Lgs. n° 546/1992, all’istituto della revocazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n° 546/1992 in materia di sospensione.

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione.