Condanna alle spese di lite

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza (art. 15, D. Lgs. n° 546/1992). La Corte di Giustizia Tributaria può tuttavia dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite in caso di soccombenza reciproca  o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Inoltre, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, può essere dichiarata la compensazione delle spese anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (art. 1, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220). 

Anche nel processo tributario si applica l'articolo 96, primo e terzo comma, c.p.c. (art. 15, comma 2  D. Lgs. n° 546/1992) in tema di responsabilità aggravata.

In materia di spese di lite, si evidenzia ulteriormente:

  1. in caso di rinuncia, il ricorrente deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro (art. 44, D. Lgs. n° 546/1992);
  2. in caso di estinzione del processo per inattività delle parti, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 45, D. Lgs. n° 546/1992);
  3. in caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 46, D. Lgs. n° 546/1992);
  4. con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari, la Corte provvede sulle spese della relativa fase. Tale pronuncia conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito (art. 15, comma 2 quater, D. Lgs. n° 546/1992);
  5. nelle controversie di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. n° 546/1992, instaurate prima dell’abrogazione dell’istituto da parte dell’art 2, comma e, del D. Lgs n° 220/2023, le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento (art. 15, comma 2-septies,  D. Lgs. n° 546/1992);
  6. le spese processuali restano a carico della parte che non abbia accettato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa della controparte, qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta avanzata (art. 15, comma 2-octies,  D. Lgs. n° 546/1992). Il comma 2 octies dell’art. 15 del D. Lgs. n° 546/1992 , prevede che qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa non accettata dall’altra parte senza un giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della conciliazione ad essa proposta. Mentre se la proposta di conciliazione avanzata dal giudice o da una delle parti si conclude, le spese processuali si intendono compensate, a meno che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione;
  7. la parte soccombente è tenuta al pagamento delle relative spese di giudizio, qualora siano accettate le ragioni già espresse in sede di mancato accoglimento dell’istanza di reclamo o mediazione (art. 17-bis, comma 9-bis, del D. Lgs. n° 546/1992), instaurate prima dell’abrogazione dell’istituto da parte dell’art 2, comma e, del D. Lgs n° 220/2023;
  8. mentre la riscossione delle somme liquidate a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, se assistiti da propri funzionari, avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo, solo dopo che la sentenza che le dispone è passata in giudicato (art. 15, comma 2-sexies, D. Lgs. n° 546/1992); per il contribuente, invece, la sentenza è immediatamente esecutiva ai fini del recupero delle spese di lite;
  9. ai fini della quantificazione delle spese di lite si tiene conto anche del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte (art. 15, comma 2 nonies D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall’art. 1, comma 1 lett. e) punto 2 del D. Lgs. n° 220/2023);
  10. nella liquidazione delle spese del giudizio con l’introduzione dell’articolo 17 ter, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 rileva anche la violazione dell’obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale e delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice (art. 1 , comma 1, lett. h del D. Lgs. n° 220/2023).