Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale il contribuente può definire, in tempi brevi, un contenzioso, già in atto o anche solo potenziale, godendo di una riduzione delle sanzioni amministrative, variabile  in base al grado di giudizio in cui si perfeziona.

La conciliazione è disciplinata da: articolo 48 (conciliazione fuori udienza), 48-bis (conciliazione in udienza) l’art. 48-bis.1 (conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria) e 48-ter (definizione e pagamento delle somme dovute).

La conciliazione fuori udienza (art. 48, D. Lgs. n° 546/1992).

Tale fattispecie presuppone la  presentazione di una istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti o dai difensori, per la definizione totale o parziale della lite. Qualora la data di trattazione sia già fissata, provvede la Corte di Giustizia Tributaria che, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la  cessazione della materia del contendere. Se l’accordo è parziale, la Corte provvede per tale parte con ordinanza, procedendo alla ulteriore trattazione della causa. Nel caso in cui la data di trattazione non è ancora fissata, provvede il presidente della sezione con decreto.

La conciliazione in udienza (art. 48-bis, D. Lgs. n° 546/1992).

Tale fattispecie può essere proposta :

  1. da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in pubblica udienza;
  2. dalla Corte in udienza la quale, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo.

In caso di raggiungimento dell'accordo e valutatane la legittimità, il Collegio redige il processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Corte dichiara, con sentenza, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Di seguito si riportano alcuni aspetti normativi dell’istituto:

  • il perfezionamento dell’accordo conciliativo o del processo verbale non più con il versamento dell'importo, ma con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo o la redazione del processo verbale;
  • il versamento delle somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, va effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo o di redazione del processo verbale. Gli importi dovuti a titolo di conciliazione devono essere diminuiti delle eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria;
  • in caso di rateazione il contribuente potrà optare per il versamento di massimo otto rate trimestrali, elevate a sedici  per importi maggiori di cinquanta mila euro, a seguito del rinvio operato dall'articolo 48-ter, comma 4, del D. Lgs. n° 546/1992 all'articolo 8 del D. Lgs. n° 218/1997
  • le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% o nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si perfeziona rispettivamente nel primo o nel secondo grado di giudizio e nella misura del 60 % del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione (art. 48-ter del D. Lgs. n. 546/92 da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. z) del D. Lgs. n° 220/2023).

L’art. 48-bis.1 del D. Lgs. n° 546/1992 stabilisce che la Corte di Giustizia Tributaria, ove possibile, può formulare alle parti in udienza o fuori udienza una proposta conciliativa,  avuto  riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di  questioni  di  facile  e pronta soluzione.

Con l’abrogazione dell’istituto del reclamo e mediazione, a partire dal 5 gennaio 2024 la proposta di conciliazione, ai sensi dell’art. 48-bis.1 può essere formulata d’ufficio dalla Corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del giudizio. Per facilitare l’accordo conciliativo, nell’ipotesi in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse, la Corte dovrà fissare una nuova udienza. Le parti possono chiedere il rinvio dell’udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Nel verbale di conciliazione dovranno essere indicate anche le determinazioni concernenti le spese (art. 1, comma 1, lett. v) punto 1 del D. Lgs. n° 220/2023).