Udienza a distanza - UaD

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, equiparando il luogo dove avviene il collegamento da remoto all'aula di udienza.
Il Direttore Generale delle Finanze individua le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza “a regime”. I giudici, sulla base dei criteri stabiliti dai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, definiscono le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.

Tali disposizioni sono integrate, per la durata del periodo emergenziale, dalle misure previste dall’art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado.

Le regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell’udienza da remoto sono state individuate nel decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell’11 novembre 2020.

Il decreto è in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Documentazione di riferimento: