Assistenza tecnica alla difesa del contribuente

L'art. 12  del D. Lgs. n° 546/1992 (Assistenza tecnica) ha previsto l’obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un professionista/difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie tributarie di valore pari o inferiore ad Euro 3.000,00.
L’assistenza tecnica è affidata ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n° 546/1992:

  • agli Avvocati, ai Dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo e ai Consulenti del lavoro. Questi professionisti sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato;
  • agli Ingegneri, agli Architetti, ai Geometri, ai Periti industriali, ai Dottori agronomi e forestali, agli Agrotecnici, ai Periti agrari, agli Spedizionieri doganali che risultino iscritti all’albo di pertinenza ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 del D. Lgs. n° 546/1992. La loro abilitazione è limitata ai contenziosi che vertono su specifiche materie, individuate all’art. 2, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n° 546/1992. 

Il titolo abilitativo all’assistenza tecnica dei soggetti sopra indicati discende dall’iscrizione al relativo Albo. Non necessitano, pertanto, di un’autorizzazione amministrativa.

In aggiunta ai professionisti sopra elencati, vi sono soggetti che, invece, necessitano di un’apposita abilitazione per poter esercitare la difesa innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria. I soggetti che, possedendo particolari requisiti di professionalità e lavorativi, possono richiedere l’abilitazione all’assistenza tecnica sono:

  • i dipendenti civili e militari dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti impositori, cessati dall’impiego da almeno due anni, dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi;
  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli elenchi dei periti e degli esperti tributari, tenuti dalle Camere di Commercio, per la categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere;
  • i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 545 (15 gennaio 1993), risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per territorio;
  • i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del c.c., in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti ovvero di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
  • i dipendenti dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti ovvero di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

I soggetti, appartenenti alle categorie citate, possono chiedere l'abilitazione all’assistenza tecnica a difesa dei contribuenti, presentando apposita richiesta alla Direzione della giustizia tributaria. L’abilitazione conseguita consente di poter esercitare la difesa innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria sull'intero territorio nazionale.

L'Elenco dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria è rinvenibile al seguente link.