Sentenza del 08/04/2019 n. 165/2 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Validità del giudicato esterno nel processo tributario

Nel processo tributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le stesse regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno. Alla luce di tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 13916/2006, la CTR lucana ha accolto l’appello dell’Ufficio. In particolare i giudici d’appello hanno spiegato che il criterio dell’autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri quando incide su elementi che siano rilevanti per più periodi di imposta e riguardi elementi costitutivi di fattispecie a carattere duraturo. L’unica condizione, ai fini dell’estensione del giudicato esterno è che sia prodotta in giudizio la precedente sentenza con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato come, tra l’altro, avvenuto nel caso di specie.

Testo integrale della sentenza