Sentenza del 05/10/2023 n. 791/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche

Ultrattività delle società estinte

La norma che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, con riguardo ai crediti erariali ex art. 28 D. Lgs. 75/2014, si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate dopo la data della sua entrata in vigore, ovvero dal 13 dicembre 2014. L’irretroattività di tale disposizione, principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione (tra le altre, cfr. Cass. n. 38130/2022; Cass. n. 6743/2015), si spiega in ragione del fatto che la norma incide sulla capacità giuridica della società cancellata dal registro delle imprese, operando sul piano sostanziale e non meramente procedurale. Alla luce di tali considerazioni, i giudici della Corte di giustizia di secondo grado delle Marche hanno respinto l’appello presentato dall’ufficio impositore, che aveva illegittimamente notificato avviso di accertamento nei confronti di una impresa estintasi in epoca anteriore alla vigenza della disciplina sulla ultrattività delle società estinte.

Testo integrale della sentenza