Ordinanza del 06/11/2019 n. 28493/6 - Corte di cassazione

Termine perentorio per il deposito dell’istanza di definizione agevolata

In merito alla definizione agevolata ex art. 6 del D. L. 119 del 2018, al fine di ottenere la sospensione del processo tributario in corso, l’istanza deve essere stata presentata entro il 10 giugno 2019. Tale termine deve essere inteso come perentorio e nessuna eccezione è prevista anche nel caso di affidamento alla spedizione postale della documentazione. Spiegano i giudici della Suprema Corte che, in tal caso, non può trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario secondo i canoni fissati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28 del 2004. Infatti non si tratta di notifica alla parte processuale e la legge fa espresso riferimento al momento del deposito e, di conseguenza, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria. Nel caso di specie, dunque, non vale il momento della spedizione dell’istanza di sospensione, ma fa fede il timbro apposto dalla Cancelleria centrale risalente all’11 giugno.

Testo integrale dell'ordinanza