Sentenza del 23/11/2017 n. 887/1 - Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Tempi ragionevoli per la riduzione della base imponibile IVA in caso di crediti insoddisfatti

Non si può subordinare la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora quest’ultima possa avere una durata superiore ai dieci anni. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, enunciando questo principio, ha offerto un orientamento meno gravoso per il soggetto passivo dell’IVA rispetto  all’esegesi dell’amministrazione e dei giudici italiani in merito alla normativa sulla riduzione della base imponibile in caso di non soddisfazione del credito. L’art. 26 del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972 è stato infatti costantemente interpretato nel senso che, affinchè sia ridotta la base imponibile in caso di mancato pagamento, il soggetto passivo deve fornire la prova dell’infruttuosità delle procedure concorsuali. La lettura offerta dagli eurogiudici della normativa europea in materia (articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977) va, invece, nella direzione della riduzione della base imponibile allorchè vi sia una probabilità ragionevole che il debito rimanga insoluto, anche a rischio che la base imponibile venga rivalutata al rialzo nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque.

Testo integrale della sentenza