Sentenza del 05/09/2019 n. 77/2 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Trento

Tassazione del contratto di permuta

A norma dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 633/19872, al contratto di permuta dev’essere applicato il principio della c.d. tassazione separata, in virtù del fatto che la stessa non viene considerata come una sola operazione, bensì come più operazioni tra loro indipendenti. Ai fini fiscali, dunque, le operazioni permutative di beni configurano due distinte cessioni per le quali la tassazione è sul “valore nominale” dei beni trasferiti. Nel caso di specie, la CTR ‒ nel riformare la sentenza di primo grado e riconoscendo, altresì, la complessità dell’operazione commerciale da cui nasce la questione ‒ ribadisce l’applicabilità di una separata imposta proporzionale nonché, trattandosi di beni immobili strumentali, la soggezione alle imposte ipotecarie e catastali nella misura del 3% su entrambi gli immobili (ai sensi dell’art. 1 bis della tariffa allegata al D. Lgs. n. 347 del 1990).

Testo integrale della sentenza