Sentenza del 28/09/2017 n. 2621/4 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Sull’accertamento da parte del giudice della conformità all’originale della copia fotostatica di un documento prodotta in giudizio

L’avvenuta produzione in giudizio della fotocopia di un documento, se impegna la parte contro la quale essa è prodotta a prendere posizione sulla conformità della copia stessa all’originale, non vincola invece il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne comunque l’efficacia rappresentativa. La CTR calabrese, basandosi sulla ricca giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito (Cass. sentt. nn. 13384/2016, 4476/2009, 4395/2004, 659/1999 e ord. n. 14145/2014), approfondisce in questa sentenza gli aspetti peculiari che caratterizzano il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura. In definitiva quest’ultima si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale alla prima udienza, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Testo integrale della sentenza