Sentenza del 10/12/2019 n. 24111/6 - Corte di cassazione

Sul gratuito patrocinio non decide mai la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione non provvede sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. E’ la stessa Corte a pronunciarsi in tal modo in merito al rinnovo di istanza di accesso al gratuito patrocinio ad essa presentato da parte del ricorrente, in vista della proposizione del ricorso per Cassazione. Spiegano i giudici che il combinato disposto dell’articolo 124 del D.p.r. numero 115 del 2002 e il terzo comma dell’articolo 126 dello stesso D.p.r. elenca i casi e i soggetti nei confronti dei quali è possibile avanzare l’istanza. La ratio di tali norme consiste nella totale incompatibilità tra le funzioni di legittimità della Corte di Cassazione e le valutazioni di merito sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Testo integrale dell'ordinanza