Sentenza del 17/07/2018 n. 1462/3 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Si paga il CUT su ciascun atto impugnato anche in caso di riunione

Ai fini della determinazione dell’importo del contributo unificato rileva il numero degli atti effettivamente impugnati e per i quali si chiede l’intervento e la valutazione del giudice ai sensi dell’art. 14, comma 3 bis, TUSG.
La CTR toscana, ribaltando la decisione di primo grado, ha affermato, infatti, che l’obbligo di assolvere il CUT in relazione a ciascun atto non viene meno a seguito della riunione disposta dal giudice per ragioni di economia processuale. Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo ed il fermo amministrativo omettendo il pagamento del CUT quantificato dall’Ufficio in relazione a ciascun atto impugnato e prescindendo dalla riunione disposta dal Collegio giudicante.

Testo integrale della sentenza