Ordinanza del 22/07/2021 n. 21006/5 - Corte di cassazione

Rinuncia all'eredità e obblighi fiscali

Il contribuente che abbia rinunciato all'eredità non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva dei debiti fiscali del de cuius. E' questa la conclusione a cui è giunta la Suprema Corte nel respingere l'appello dell'Ufficio e confermare la pronuncia della CTR. Gli ermellini citano, a supporto della propria tesi, il recente principio espresso nella sentenza 15871/2020, secondo cui “il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili". Nel caso di specie, tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate aveva eccepito che la rinuncia all'eredità non è opponibile a fini fiscali prima del suo consolidarsi allo scadere del termine di prescrizione di 10 anni previsto per la revoca della rinuncia. Tale eccezione, spiegano i giudici, è, infatti, non più dirimente poiché i termini di prescrizione sono ampiamente scaduti.

Testo integrale dell'ordinanza