Ordinanza del 19/04/2016 n. 806/23 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 14bis del D.P.R. 115/2002

La CTR per la Campania, nonostante l'orientamento manifestato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78/2016, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14bis del D.P.R. 115/2002 nella parte in cui si prevede che il valore della lite per il calcolo del contributo unificato venga determinato in via autonoma per ciascun atto impugnato e non piuttosto complessivamente secondo la regola del cumulo fissata dall'art.10 c.p.c.
Nel caso di specie la CTP di Caserta rigettava il ricorso avverso un invito al pagamento con cui l'Ufficio di Segreteria della stessa CTP aveva richiesto al ricorrente l'integrazione di contributo unificato dovuto in relazione ad una controversia relativa ad un estratto di ruolo cumulativamente riferito a dieci cartelle. La Commissione riteneva corretto il calcolo del contributo unificato effettuato dall'Ufficio con riferimento al valore delle singole cartelle e non, invece, come sostenuto dal ricorrente, con riferimento al valore complessivo delle stesse.
In appello l'adita CTR ha disposto la sospensione del giudizio ritenendo strettamente funzionale alla decisione della causa la pronuncia della Corte Costituzionale in ordine al disposto del citato art. 14bis del D.P.R. 115/2002 in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117 c. 1 Cost.
Nello specifico i giudici ritengono che la norma de quo sia contraria, in primo luogo, agli artt. 3 e 24 Cost., poiché la necessità di corrispondere tanti contributi unificati quanti sono gli atti impositivi da contestarsi rende più oneroso il diritto di difesa, in secondo luogo all'art. 113 Cost., in quanto diminuisce la capacità di resistere agli atti d'imposizione tributaria emessi da soggetti pubblici e, in terzo luogo, all'art. 117 c. 1 nonché agli artt. 6, 13 e 18 CEDU i quali sanciscono rispettivamente il diritto ad un processo equo, a un ricorso effettivo e al divieto di restrizione dei diritti non strettamente connessa allo scopo previsto.

Testo integrale dell'ordinanza