Sentenza del 09/01/2020 n. 50/3 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Rilevanza del “fatto notorio” nel processo tributario

Il giudice tributario può porre a fondamento delle proprie decisioni, senza bisogno di prova, anche  il c. d. “fatto notorio”, come inteso nell’interpretazione dei giudici di legittimità. Nella sentenza n.  5438/2017 la Suprema Corte ne delinea le caratteristiche come “fatto conosciuto da una persona di media cultura, in un dato tempo e luogo, riferito ad eventi di carattere generale ed oggettivo e che, proprio perché tali, non implicano di dover essere provati nella loro connotazione e specificità”. Spiegano i giudici calabresi che è, dunque, ricompresa nell’alveo dei fatti notori la circostanza che, nelle aree più povere e depresse del Paese, e tra queste la Calabria, i pagamenti in favore dei professionisti siano generalmente ed in modo significativo inferiori rispetto ai parametri stabiliti nelle pertinenti tariffe professionali. Nel caso di specie, pur ribaltando l’esito del giudizio di primo grado per altro assorbente motivo, la CTR calabrese ha  ritenuto corretta la decisione della CTP laddove poneva a fondamento della propria decisione il “fatto notorio” che il compenso erogato ai geometri della provincia di Crotone sia sempre al di sotto del dovuto.

Testo integrale della sentenza