Sentenza del 18/05/2021 n. 689/4 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Revocazione e concordato fallimentare

Non costituisce presupposto per la revocazione di una sentenza , ai sensi del punto 5 dell'art. 329 del codice di procedura civile, una precedente pronuncia passata in giudicato qualora le parti di questa non siano identiche a quelle del giudizio revocando. In base a tale principio la CTR bolognese ha respinto il ricorso per revocazione presentato dalla contribuente avverso la pronuncia della stessa CTR. Nel caso di specie il contribuente contestava la debenza dell'ICI, in ragione di un concordato fallimentare nell'ambito del quale lo stesso aveva acquisito la proprietà dell'immobile de quo, senza che il comune fosse stato parte della procedura di concordato in questione.

Testo integrale della sentenza