Sentenza del 31/12/2020 n. 1024/6 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Regime impositivo dei rimborsi ai medici per gli spostamenti dal Comune di residenza al luogo di lavoro

Non è sottoposto a tassazione il "rimborso spese per accesso", riconosciuto dall'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale, di cui beneficiano i medici specialisti ambulatoriali convenzionati quando svolgono l'incarico in un Comune diverso da quello di residenza. In base a tale principio enunciato dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n. 6793/2015 la CTR marchigiana ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello del professionista limitatamente alle istanze di rimborso il cui termine non risultava scaduto. I giudici di legittimità, nel trattare un caso analogo, hanno, infatti, attribuito natura risarcitoria a tale tipologia di rimborso spese. Le “spese di accesso”, per la loro chiara natura restitutoria, in quanto destinati a ripristinare dei "costi" sostenuti dal professionista, non possono essere considerati come proventi destinati alla formazione del reddito e, pertanto, devono essere esclusi dalla tassazione.

Testo integrale della sentenza