Sentenza del 27/10/2023 n. 889/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche

Regime dell’esenzione IVA e chirurgia estetica

In tema di prestazioni mediche rientranti nel campo della chirurgia estetica, l’onere di provare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente il consenso all’utilizzo della documentazione medica al fine di dimostrare la spettanza dell’esenzione. In base a tale consolidato principio della Corte di Cassazione (13/10/2021 n. 27947, nonché, più recentemente, Cass. sez. VI 13/9/2022 n. 26906) la Corte di giustizia tributaria delle Marche ha respinto l’appello del professionista e confermato la debenza delle imposte. Secondo i giudici, infatti, l’onere documentale non può essere assolto in fase contenziosa mediante ordine di esibizione, poiché in questo modo si comprometterebbero le esigenze di riservatezza dei pazienti, a vantaggio di un interesse economico che il contribuente poteva e doveva tutelare, con il consenso dei pazienti, in modo autonomo al tempo della fatturazione.

Testo integrale della sentenza