Sentenza del 05/02/2019 n. 645/1 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Prosecuzione del processo tributario solo per le somme non rottamate

La rottamazione non preclude la prosecuzione del giudizio tributario per le somme non definite in maniera agevolata, qualora vi sia l’interesse delle parti a proseguire la controversia limitatamente alla parte di pretesa non definita. La CTR palermitana ha, infatti, spiegato che, con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura, il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno, però, non corrisponde alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 546 del 1992 poiché il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere solo nel momento in cui il carico definito efficacemente, attraverso l’integrale pagamento del dovuto per la definizione agevolata, riguardi l’intera pretesa oggetto della controversia.

Testo integrale della sentenza