Sentenza del 05/01/2016 n. 21/8 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Processo tributario: le dichiarazioni scritte rese da terzi non hanno valore probatorio.

L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso del credito iva ad una società in quanto, in seguito a controllo, era risultata "non operativa" ai sensi dell'art. 30 della legge 724/94. La suddetta società ricorreva argomentando che i mancati ricavi non dipendevano da propria inerzia e, a sostegno di tale tesi, allegava due dichiarazioni scritte rese da titolari di agenzie immobiliari che attestavano i tentativi effettuati dalla società di produrre reddito. Dopo lo sfavorevole esito del giudizio di primo grado, la società proponeva appello ribadendo le proprie ragioni. Sul punto i giudici emiliani si attengono all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: "l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo".

Testo integrale della sentenza