Sentenza del 11/11/2019 n. 3005/24 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Onere della prova in caso di indagini bancarie

Incombe sul contribuente l’onere di provare l’estraneità delle movimentazioni bancarie alle operazioni imponibili oggetto di accertamento. I giudici salentini confermano, dunque,  l’accertamento di maggior reddito in capo ad una Srl derivante dall’esame dei conti bancari dei soci e dei congiunti.  A tal fine il collegio, ha rilevato la ristretta compagine sociale e il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, i soci e i congiunti intestatari  e la mancata  produzione di documentazione idonea a giustificare le movimentazioni bancarie. Sul punto la CTR pugliese richiama  in particolare due sentenze della Corte di Cassazione. La prima afferma che, in tema di accertamento del reddito di impresa, le norme fiscali (art 32 D.P.R. 600/73; art.  51 D.P.R. 633/72) legittimano l’accertamento eseguito attraverso indagini bancarie formalmente intestate a terzi ma che possono essere ricondotti al reddito del contribuente (Cass. 1898/2016). La seconda, invece, afferma che, in caso di ristretta compagine sociale, come nel caso di specie, ‘’è altamente probabile che le movimentazioni bancarie sui conti bancari dei soci e perfino dei loro familiari, in assenza di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, debbano ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica’’ (Cass. 27075/2017).

Testo integrale della sentenza