Sentenza del 15/11/2022 n. 33616/5 - Corte di cassazione

Notifiche e irreperibilità assoluta del contribuente

Il messo notificatore, prima di procedere alla notifica dell’avviso di accertamento, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti di irreperibilità assoluta dello stesso. Al riguardo nessuna norma prescrive quali attività debbano esattamente essere compiute, né in quale documento debba essere espresso il risultato di tali ricerche, l’importante è che rilevi chiaramente che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte non ha ritenuto accertata l’irreperibilità assoluta del contribuente poichè, nel caso di specie, le informazioni circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota, raccolte dal custode dello stabile in cui era ubicato il suo domicilio fiscale, non possono essere ritenute sufficientemente idonee a sostanziare l’irreperibilità assoluta. E’ emerso, infatti, che il contribuente, piuttosto che assolutamente irreperibile, si era semplicemente trasferito presso altro indirizzo nel medesimo comune.

Testo integrale dell'ordinanza