Sentenza del 20/01/2020 n. 316/5 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Notifiche di atti impositivi in seguito a decesso del contribuente

In caso di decesso del contribuente, noto all’Ufficio, la notifica degli atti impositivi deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile, nei confronti di tutti gli eredi, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente. Condizione imprescindibile di tale procedimento di notificazione, spiegano i giudici, è la circostanza che l’amministrazione abbia avuto notizia della morte del contribuente. Nel caso di specie tale notizia era certamente stata acquisita poiché gli eredi avevano provveduto a presentare la dichiarazione di successione per cui la notifica dell’atto impositivo al solo coniuge superstite, e non agli eredi impersonalmente e collettivamente, è nulla.

Testo integrale della sentenza