Sentenza del 09/12/2015 n. 5253/3 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Non è sufficiente essere socio di una s.n.c. per avere la rappresentanza processuale della stessa.

Avverso una intimazione di pagamento, emessa ai danni di una società in nome collettivo, proponeva ricorso il socio eccependo la nullità dell'atto per vizi propri e perché non preceduto dalla notifica della prodromica cartella di pagamento.

Si costituiva in giudizio l'ente Riscossione Sicilia S.p.A., opponendo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente poiché l'intimazione per cui era causa riguardava la società e non già il ricorrente che, nel caso di specie, aveva agito in nome proprio e non in rappresentanza della società.
Contro la sentenza di primo grado, favorevole all'Agente della Riscossione, proponeva appello il ricorrente asserendo che, in quanto socio della s.n.c., aveva di diritto la rappresentanza sostanziale e processuale della società.

I giudici d'appello, confortati da quanto affermato dalla Cassazione con sent. nn° 5233/1999 e 26245/2011, osservano che la società in nome collettivo, sebbene priva di personalità giuridica è comunque titolare di una autonomia patrimoniale cui è possibile imputare debiti e/o crediti distinti da quelli riferibili a ciascun socio. Inoltre, se è vero che in questo tipo di società la rappresentanza spetta ad un socio, è pur vero che questi deve sempre preliminarmente specificare se sta agendo in veste di rappresentante o in nome proprio.

Ciò posto, da un'analisi documentale risultava evidente che l'intimazione di pagamento impugnata individuava espressamente quale soggetto passivo la società, mentre il ricorso ed il successivo appello risultavano entrambi presentati dal socio non in veste di rappresentante dell'ente, ma in nome proprio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i giudici aditi confermano la sentenza di primo grado, riconoscendo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

Testo integrale della sentenza