Sentenza del 03/03/2016 n. 44 - Corte Costituzionale

Liti con i concessionari: la CTP competente è quella in cui ha sede l’ente impositore

È incostituzionale l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione, anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti.

Lo dicono i giudici costituzionali nella sentenza n. 44/2016 del 3 marzo 2016 originata da due ordinanze di identico tenore emesse dalla commissione tributaria provinciale di Cremona.

La Consulta ha spiegato che il Legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha individuato un criterio attributivo della competenza territoriale che limita l'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione, integrando così la violazione del citato parametro costituzionale.

L'assenza di limitazione geografica nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei tributi da parte dell'ente locale può rendere, secondo i giudici, "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale del contribuente laddove il concessionario abbia sede in un luogo notevolmente distante da quello in cui ha sede l'ente impositore.

Infine, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 si estende anche alla novella apportata allo stesso dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede.

Testo integrale della sentenza