Sentenza del 07/03/2018 n. 2185/10 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Legittimità dell’avviso di accertamento senza l’allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie

La mancata allegazione dell’autorizzazione all’acquisizione della documentazione presso le aziende e gli istituti di credito non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze da essa acquisite. La CTR campana, rifacendosi a tale recente orientamento della Suprema Corte ha rigettato l’appello del contribuente spiegando come, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, l’autorizzazione prescritta dall’art. 51, comma 2, n° 7, del D.P.R. n° 633 del 1972, esplichi una semplice funzione organizzativa e non richieda alcuna motivazione. In definitiva, l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite può derivare solo dalla materiale assenza dell’autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. ord. n° 3628 del 10/02/2017).

Testo integrale della sentenza