Sentenza del 24/11/2015 n. 1292/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Le piattaforme petrolifere situate nel tratto di mare sono assoggettate ad ICI.

Il collegio abruzzese, ribaltando la sentenza di primo grado, si è pronunciato su un interessante caso riguardante l'assoggettamento ad ICI delle piattaforme petrolifere. La CTR, discostandosi dal giudice di primo grado che aveva affermato l'inesistenza di una norma in grado di giustificare il pagamento del tributo, afferma invece che il presupposto normativo è da ricercarsi nell'art. 1 del d. lgs. n. 504 del 1992, secondo il quale i possessori di fabbricati siti nel territorio dello stato sono tenuti al pagamento ICI. Nel caso di specie le piattaforme petrolifere, anche se artificiali, sono state configurate come beni immobili in quanto infisse al suolo ed emergenti in modo stabile dal mare antistante le coste di un Comune ai cui poteri impositivi, in quanto ente territoriale di riferimento, deve ritenersi soggetto.


Testo integrale della sentenza