Sentenza del 20/07/2017 n. 3279/10 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

La tassa sugli autoveicoli in locazione finanziaria incombe sia sul proprietario che sull’utilizzatore

Il proprietario dell’auto e l’utilizzatore in leasing sono obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica nei confronti della Regione che può rivolgersi indifferentemente sia all’uno che all’altro, senza che gli stessi possano invocare il beneficium excussionis. La CTR lombarda ha accolto il ricorso della Regione basando la propria decisione sull’interpretazione dell’art. 7 della legge n. 99/2009. I giudici milanesi hanno, infatti, precisato che la congiunzione “ovvero”, usata nel predetto articolo, con riferimento agli “utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”, avrebbe solo la funzione di aggiungere un altro soggetto ai vari co-obbligati. Gli stessi aggiungono, inoltre, che se tale articolo disciplina le modalità di versamento cumulativo delle tasse a carico delle imprese concedenti, la regolamentazione sarebbe priva di senso se tali imprese non fossero co-obbligate.

Testo integrale della sentenza