Sentenza del 16/09/2021 n. 7989/15 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

La mancata proposizione del reclamo non comporta l’inammissibilità del ricorso

Alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92, in sede di appello la CTR siciliana riforma la pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del procedimento di mediazione.  Secondo i giudici palermitani, infatti, i giudici di prima istanza non hanno tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2014 con la quale si censurano le forme di accesso alla giustizia condizionate al previo adempimento di oneri che rendano la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, non previsti nella misura meno gravosa possibile e non tengano conto di un congruo bilanciamento tra l’esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze perseguite. Secondo il giudice delle leggi la previsione della norma censurata, che sanziona con l’inammissibilità l’omesso reclamo amministrativo, si discosta dalle suddette indicazioni in quanto comporta l’esclusione dalla tutela giurisdizionale attraverso la perdita del diritto ad agire in giudizio. Ne consegue, dunque, che per i rapporti non esauriti, ai quali sarebbe ancora applicabile la norma in esame, la suddetta omissione resta priva di conseguenze giuridiche.

Testo integrale della sentenza