Sentenza del 23/05/2016 n. 687/38 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

La crisi economica non è configurabile come causa di forza maggiore.

La CTR piemontese ha confermato l'esito del giudizio di primo grado favorevole all'Ufficio in un contenzioso avviato da una srl che aveva chiesto l'annullamento di una cartella di pagamento relativa al mancato versamento di IVA e IRPEF. L'appellante aveva posto alla base della propria richiesta di annullamento la sussistenza della forza maggiore dovuta alle ingenti perdite economiche derivate dal grave stato di crisi economica generale. A parere dei giudici di appello non ricorrono in alcun modo gli estremi dello stato di forza maggiore invocato. I mancati adempimenti tributari non risultano, infatti, ascrivibili a fenomeni naturali o di terzi, ma derivano da difficoltà economiche strettamente attinenti alle dinamiche imprenditoriali e commerciali in alcun modo assimilabili a fattispecie di forza maggiore.

Testo integrale della sentenza