Sentenza del 08/06/2016 n. 721/31 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

La cessione di cubatura non è assimilabile al trasferimento di un diritto reale.

Il contenzioso in questione ha origine dall'impugnativa di un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che aveva venduto il diritto di volumetria relativo ad un suo appezzamento di terreno. L'Ufficio, assimilando la cessione di cubatura al trasferimento di un diritto reale immobiliare, la riteneva infatti assoggetabile alla tassazione dell'8% (art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/86) e non del 3%, come invece autoliquidato dal notaio rogante. I giudici di appello, pur ammettendo che la cubatura sia un bene giuridico in grado di soddisfare svariate esigenze anche di tipo abitativo e lucrativo, ritengono che ad essa non sia comunque ascrivibile la valenza "reale", essendo la qualifica di "bene immateriale" quella meglio pertinente e conforme alla fattispecie.

Testo integrale della sentenza