Sentenza del 23/10/2017 n. 108/1 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Trento

L’individuazione della sede amministrativa della società si fonda su un criterio di effettività gestionale della stessa

La sede dell'attività economica di una società è il luogo ove vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società ed ove sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima. Secondo questo significativo principio individuato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sez IV sent. 28-6-2997 n. 73/06) la definizione di sede amministrativa si fonda su un criterio di effettività gestionale dell’impresa in base al quale i giudici trentini hanno ritenuto di rigettare l’appello della società contribuente che, al contrario, rivendicava la propria residenza all’estero. Nel caso specifico tutti gli elementi probatori raccolti hanno confermato la tesi dell’Ufficio in base alla quale la costituzione della società in uno stato diverso dall’Italia, caratterizzato tra l’altro da un regime di tassazione molto favorevole, altro non era che un tentativo di esterovestizione della stessa.

Testo integrale della sentenza