Sentenza del 05/08/2016 n. 7506/34 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

L’inconsapevole coinvolgimento nelle frodi carosello deve essere provato dal cessionario

Ai fini della detraibilità dell'IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti il cessionario deve provare il proprio inconsapevole coinvolgimento nella frode. E' quanto affermano i giudici della CTR di Napoli ritenendo non condivisibile quanto affermato dai primi giudici. Questi ultimi, infatti, tra l'altro citando alcuni solidi principi enunciati dalla Suprema Corte (sent. nn. 20777/13 e 3792/2014 ), accoglievano l'appello della contribuente che, interessata da un avviso di accertamento per iva indetraibile relativa a fatture ricevute da ditte ritenute "cartiere", aveva eccepito la propria totale estraneità alla configurata "frode carosello". I giudici di appello, al contrario, accogliendo i rilievi dell'Ufficio, sostengono che l'esistenza di rapporti commerciali intercorsi tra i soggetti coinvolti induce ad escludere l'ignoranza incolpevole del cessionario circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa e quindi non obbligato al pagamento dell'imposta.

Testo integrale della sentenza