Sentenza del 20/10/2020 n. 2392/22 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sanzioni amministrative tributarie e amministratore di fatto

"Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto”. Alla luce di tale principio, enunciato nella sentenza n. 10975 del 18 aprile 2019 della Corte di Cassazione, la  Commissione Tributaria della Regione Lombardia ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e accolto l’appello del contribuente. Nel caso di specie, l’amministratore di fatto non può essere chiamato a rispondere per le sanzioni irrogate alla società sia perché comminate successivamente all’entrata in vigore della regola della “Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie”, sancita dall’art. 7 del D. L. n. 269/2003, sia per la mancata prova in ordine al profitto che il medesimo avrebbe realizzato dalle violazioni contestate alla società.
 

Testo integrale della sentenza