Sentenza del 04/02/2020 n. 113/6 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Iscrizione ipotecaria su beni appartenenti a un fondo patrimoniale

Nel caso di una procedura di recupero tributario di proventi illeciti è illegittima, secondo la CTR veneta,  l’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti in un fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia in assenza di una preventiva valutazione delle possibilità economiche familiari. Infatti l’iscrizione ipotecaria ( art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973) è ammissibile anche sui beni appartenenti a un fondo patrimoniale nel caso in cui l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia.  E’ indispensabile,  tuttavia, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, che l’indagine del giudice si rivolga al “fatto generatore dell’obbligazione”, per cui i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori se lo scopo dell’obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, non in senso oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi ( Cass nn. 4011/2013; 5385/2013; 23876/2015; 20998/2018).

Testo integrale della sentenza