Sentenza del 21/10/2020 n. 2598/2 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Inutilizzabilità dei documenti non esibiti su richiesta dell’Ufficio

La produzione tardiva dei documenti richiesti, ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73, dall’Amministrazione finanziaria non è utilizzabile dal contribuente in sua difesa, né in sede amministrativa né in sede giudiziale, a meno che la mancata o tardiva produzione dipenda da causa a lui non imputabile (ex multis, Cass., Sez. Tributaria n. 14.605/2018). Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Calabria, i quali, seguendo il costante insegnamento della Suprema Corte, hanno accolto le istanze della Agenzia delle Entrate e ribaltato il giudizio di primo grado. Nel caso di specie, per i giudici tributari, la preclusione amministrativa e processuale di allegazione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, può essere superata solo laddove il contribuente depositi, già con l’atto introduttivo del giudizio, i documenti non trasmessi, e comunque provi di non aver potuto evadere le richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile.

Testo integrale della sentenza