Sentenza del 11/09/2018 n. 563/1 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Inesistenza della notifica di atti giudiziari tramite poste private

E’ inammissibile l’atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notifica inesistente non suscettibile di sanatoria né assistita dalla funzione probatoria che la legge ricollega alla nozione di invii raccomandati (Cass. n. 2262 del 31/01/2013). La CTP di Campobasso ha dunque ritenuto inammissibile l’appello del contribuente poiché spedito all’Agenzia delle Entrate a mezzo servizio di posta privata. Nello specifico i giudici spiegano che, anche in seguito alla liberalizzazione dei servizi postali attuata dall’art. 4 comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 261 del 1999, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni di atti giudiziari, tra cui gli atti tributari sostanziali e processuali,  sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane S.p.a.

Testo integrale della sentenza