Sentenza del 29/04/2021 n. 319/3 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Inesistenza della notifica dell’avviso di liquidazione

La mancata notifica dell’avviso di liquidazione, non è suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. con la mera consegna a mano dell’avviso stesso successivamente alla notifica della cartella di pagamento, avendo lo stesso natura di atto prodromico. Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Liguria, i quali hanno accolto le istanze del contribuente, ribaltando la sentenza di primo grado. Nel caso di specie, il contribuente non aveva mai ricevuto l’avviso di liquidazione dell’imposta e aveva avuto concreta conoscenza di detto avviso solo quando, ricevuta la cartella esattoriale e recatosi personalmente presso l'Agenzia delle Entrate, gli era stato consegnato a mano copia dell’avviso stesso. I Giudici della CTR hanno considerato inesistente la notifica dell’avviso di liquidazione posta in essere con tali modalità e, di conseguenza, hanno dichiarato illegittima la relativa cartella esattoriale.

Testo integrale della sentenza