Sentenza del 18/12/2017 n. 2603/8 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Inammissibilità dell’appello per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione

In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Nel processo tributario, infatti, gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. La CTR toscana, ispirandosi a tale principio recentemente enunciato dalla Suprema Corte (Cass. ord. n. 20379 del 24/08/2017) ha ritenuto di disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione. L’inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell’atto di appello è, nel contenzioso tributario, limitata al solo caso in cui nell’appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. ord. n. 1461 del 20/01/2017).

Testo integrale della sentenza