Ordinanza del 07/08/2015 n. 321/4 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Inammissibilità del giudizio di ottemperanza in mancanza di sentenza esecutiva.

Con l'ordinanza in commento i giudici abruzzesi hanno dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dal contribuente, in quanto l'accesso a detta procedura presuppone l'esistenza di una sentenza esecutiva, contenente specifiche prescrizioni a carico dell'Ufficio soccombente. In proposito, la Suprema Corte (cfr. Cass., sentt. n. 282826 del 2013; n. 1947 del 2008) ha specificato  che il giudizio di ottemperanza in ambito tributario presuppone l'accoglimento, in via definitiva, del ricorso volto ad ottenere il rimborso di un tributo, e non anche le ipotesi in cui il giudice si sia limitato ad accertare l'illegittimità dell'atto impositivo impugnato. Nel caso di specie, dunque, essendo la sentenza avverso la quale è stata chiesta l'ottemperanza di mero annullamento, manca l'essenziale requisito dell'esecutività.

Testo integrale dell'ordinanza