Sentenza del 10/01/2019 n. 196/06 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Inammissibili in giudizio i documenti intenzionalmente non prodotti in seguito a invito dell’Ufficio

“L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica” (Cass. n. 7011 del 21/03/2018). Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con il quale la CTR di Napoli ha deciso in merito ad un ricorso in appello dell’Ufficio avverso la decisione dei primi giudici che avevano proceduto ad esaminare la documentazione precedentemente non prodotta dal contribuente a seguito di invito. I giudici napoletani spiegano che,  affinchè possa trovare applicazione l’invocata preclusione di cui all’art. 32, comma 4, del D.P.R. 600/73,  è necessario che il documento sia espressamente richiesto e intenzionalmente non prodotto con un comportamento diretto a sottrarsi alla prova.

Testo integrale della sentenza