Sentenza del 20/03/2017 n. 2502/34 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

In caso di scissione per i debiti tributari rispondono solidalmente tutte le società partecipanti

In caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti. Questa è la conclusione alla quale giunge la CTR campana, la quale respingendo l'appello della società contribuente, si allinea all'orientamento espresso della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22225/2016. Con tale pronuncia gli ermellini hanno avuto modo anche di spiegare come, vista la natura speciale della norma tributaria, non valga neppure l'eccezione secondo cui in applicazione dei principii dettati dall'art. 2506 quater c.c., ciascuna società sia solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio netto assegnato o residuo, dovendosi escludere che il pagamento dei debiti tributari benefici delle limitazioni previste dal codice civile.

Testo integrale della sentenza