Sentenza del 03/02/2020 n. 353/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Imposta pubblicitaria per le scritte sulle auto dei servizi di vigilanza

Le scritte riportate sugli automezzi delle società di vigilanza privata sono astrattamente idonee ad integrare una fattispecie di messaggio pubblicitario. La Suprema Corte infatti, con la sentenza n. 31707/2018, ha recentemente spiegato che il presupposto impositivo dell’imposta pubblicitaria va individuato proprio nell’astratta possibilità del messaggio pubblicitario di avere un numero indeterminato di destinatari. In linea con tale principio, dunque, la CTR emiliana ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado in cui la CTP aveva ritenuto dirimente, ai fini dell’esenzione, che le scritte assolvono un obbligo di legge previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso di specie, invece, le scritte non possono non sottostare all’imposta pubblicitaria dal momento che superano ampiamente la superficie massima di mezzo metro quadrato prevista dal TULPS.

Testo integrale della sentenza