Sentenza del 14/05/2020 n. 772/22 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta di registro e accertamento del valore di cessione

Ai fini dell’imposta di registro per l’accertamento dell’effettivo valore del ramo d’azienda ceduto, è preferibile l’utilizzo della metodologia finanziaria e prospettica rispetto al metodo reddituale-patrimoniale. Nel caso di specie, dunque, la CTR lombarda rigetta le ragioni addotte dall’Ente impositore a sostegno dell’appello. Spiegano i giudici che la tipologia di servizio di “directory assistance” (e il relativo marchio), oggetto del ramo d’azienda trasferito, rappresenta un business che registra una notevole contrazione nel mercato di riferimento, tale da rendere inadatta la scelta di un metodo di accertamento totalmente incentrato sul dato storico della redditualità pregressa. Inoltre, ad ulteriore conferma della congruità del prezzo depongono sia la formazione dello stesso in un’asta controllata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e gestita da advisor indipendente, sia la corrispondenza del valore dichiarato con la procedura di Purchase Price Allocation per la definizione del valore del marchio, di fatto rappresentativo di tutto il valore del ramo d’azienda ceduto.

Testo integrale della sentenza