Sentenza del 02/02/2018 n. 18 - Corte Costituzionale

Il raddoppio del contributo unificato non si applica al processo tributario

Nel processo tributario non è soggetto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato l’appellante la cui impugnazione, anche incidentale, sia stata respinta integralmente o sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile. La Corte Costituzionale, ritenendo inapplicabile la norma censurata al processo tributario d’appello, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del d.PR. n. 115 del 2002, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione. Secondo il giudice delle leggi, infatti, tale norma fa riferimento esclusivamente al processo civile, dal momento che il contributo unificato nel processo tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata. Nel caso di specie la CTR di Catanzaro aveva rimesso al vaglio della Consulta la su citata norma in quanto, in seguito alla dichiarazione di infondatezza sia dell’impugnazione principale che di quella incidentale avverso la sentenza di primo grado, il raddoppio del contributo unificato avrebbe operato solo nei confronti della parte privata violando il principio della parità delle parti di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione. Sulla questione esaminata dalla Corte il Dipartimento delle Finanze aveva  fornito analoga interpretazione in occasione di una specifica domanda in “Telefisco 2016”.

Testo integrale della sentenza