Sentenza del 16/11/2015 n. 1214/38 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Il mero tentativo di notifica non produce effetti.

La sentenza verte su un caso di decadenza dal potere di notifica della cartella per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 25, comma 1 del d.p.r. 602/73.
La contribuente , infatti, riteneva irrilevante la prima notifica effettuata dal riscossore in quanto effettuata presso una sede errata. Secondo i giudici della CTR sono ampiamente corrette le censure della contribuente in ordine alla nullità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza del diritto di riscossione. Nello specifico non può ritenersi che un semplice tentativo di notifica effettuato ad un soggetto ormai non più esistente ed in un luogo errato  possa configurarsi come perfezionamento dell'assolvimento del rispetto dei termini posti dalla normativa a carico degli enti impositori. Diversamente opinando un semplice tentativo di notifica anche errata  potrebbe interrompere e vanificare i termini per l'adozione degli atti di accertamento e/o riscossione.


Testo integrale della sentenza